Art. 37 — Assemblea nazionale
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, e' sostituito dai seguenti: "L'assemblea nazionale e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia. Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nella rispettiva provincia. Per l'elezione dell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente. Sono eleggibili gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente stesso. L'Ente trasmette a ciascun presidente di ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Le assemblee degli ordini per la elezione dei delegati sono convocate, a mezzo di lettera raccomandata, e presiedute dal presidente di ciascun ordine provinciale, con le modalita' che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente". E' abrogato il quinto comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.
Testo vigente dal 26 aprile 1991
