Art. 10 — Rapporto di lavoro
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1997 al 17 luglio 2011. Leggi il testo vigente →
Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE e' disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, e' determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non puo' essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennita' di servizio all'estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennita' integrativa speciale. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalita' estera assunto localmente per le esigenze delle unita' operative all'estero e' disciplinato dalle norme e dagli usi locali.
Testo in vigore dal 27 marzo 1997 al 17 luglio 2011
