Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Art. 12 — Norme transitorie e finali

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Entro tre mesi dalla' data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto- legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonche' della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessita' di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporra' al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilita', secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attivita' di cui all'articolo 7, l'attivita' dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Testo in vigore dal 27 marzo 1997 al 17 luglio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-03-25;68~art12 · fonte su Normattiva