Art. 7 — Disposizioni transitorie e finali
Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento della professione di geologo, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reiscrizione nell'ordine, nonche' in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il consiglio dell'ordine periferico al Consiglio nazionale e quest'ultimo alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, che viene conseguentemente soppressa. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 16 della legge 25 luglio 1966, n. 616. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione.
Testo vigente dal 23 novembre 1990
