Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero
Art. 8 — Disposizioni finanziarie
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Le entrate dell'ICE sono costituite da:
- a)il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;
- b)il contributo annuale per il finanziamento del piano di attivita' di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;
- c)eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attivita' svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;
- d)eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
- e)corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
- f)gli utili delle societa' costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- g)altri proventi patrimoniali e di gestione. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attivita' di cui al comma 1, lettera b), non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonche' alle specifiche esigenze di operativita' dell'ICE, in relazione anche all'attivita' da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.
Testo in vigore dal 27 marzo 1997 al 17 luglio 2011
