Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 12 — Trattamento economico dei componenti degli organi dell'OPAFS

Ai componenti ed ai segretari del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonche' al direttore dei servizi amministrativi, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni; lo stesso trattamento spetta ai componenti del collegio sindacale per le giornate in cui partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale. Ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale spetta, per i viaggi di servizio da essi compiuti nell'interesse dell'OPAFS, una indennita' di missione nella misura da stabilire dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Alle persone di cui al precedente comma l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rilascia la carta di libera circolazione valida per il percorso dalla localita' di residenza a Roma e per le altre localita' in cui hanno sede le istituzioni dell'OPAFS.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art12 · fonte su Normattiva