Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 4 — Presidente dell'OPAFS
Presidente dell'OPAFS e' il direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Il presidente:
- a)ha la legale rappresentanza dell'ente;
- b)convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;
- c)determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
- d)adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, agli organi medesimi nella prima riunione successiva. Il presidente puo', per il compimento di singoli atti, delegare la rappresentanza dell'ente al vice presidente o ad un componente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
