All'attivita' creditizia svolta dall'Opera e' preposta una speciale commissione, nominata dal consiglio di amministrazione nel suo seno, con il compito:

  • a)di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera la misura delle ritenute per i rischi, di cui al secondo comma, lettere a) e c), del successivo articolo 20 e del tasso di interesse da applicare sui prestiti;
  • b)di proporre al consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle questioni generali che abbiano riferimento con l'esercizio del credito e con l'andamento dei servizi relativi;
  • c)di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui alla lettera b) del secondo comma ed all'ultimo comma del successivo articolo 20 e di stabilire le direttive per la loro erogazione;
  • d)di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera l'imputazione, a carico della gestione, dei residui crediti inesigibili, ad eccezione dei residui crediti che, in forza dell'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono considerati estinti in conseguenza della morte del debitore.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art19 · fonte su Normattiva