Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 19 — Commissione speciale per il credito
All'attivita' creditizia svolta dall'Opera e' preposta una speciale commissione, nominata dal consiglio di amministrazione nel suo seno, con il compito:
- a)di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera la misura delle ritenute per i rischi, di cui al secondo comma, lettere a) e c), del successivo articolo 20 e del tasso di interesse da applicare sui prestiti;
- b)di proporre al consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle questioni generali che abbiano riferimento con l'esercizio del credito e con l'andamento dei servizi relativi;
- c)di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui alla lettera b) del secondo comma ed all'ultimo comma del successivo articolo 20 e di stabilire le direttive per la loro erogazione;
- d)di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera l'imputazione, a carico della gestione, dei residui crediti inesigibili, ad eccezione dei residui crediti che, in forza dell'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono considerati estinti in conseguenza della morte del debitore.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
