Art. 25 — Determinazione del saggio di interesse e delle altre ritenute
La misura degli interessi e delle ritenute per rischi da applicare sui prestiti e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Opera di previdenza con propria delibera. La ritenuta per i rischi non potra', comunque, superare le misure del 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni e del 4 per cento per quelli estinguibili oltre il quinquennio, fissato rispettivamente dall'articolo 10 della legge 191 giugno 1913, n. 641, e dall'articolo 8, secondo comma, della legge 28 dicembre 1922, n. 1682.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
