Art. 33 — Rendimento dei conti dell'OPAFS
Il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni ed il rendiconto annuale debbono essere trasmessi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile corredati della relazione del comitato esecutivo e dell'estratto della deliberazione risultante dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione. Il rendiconto deve essere altresi' corredato della relazione del collegio dei sindaci. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile puo' formulare motivate osservazioni sui documenti di cui al comma precedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento e rinviare i bilanci e le note di variazioni a nuovo esame del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
