Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 9 — Attribuzioni del comitato esecutivo
Il comitato esecutivo:
- 1)predispone e presenta con motivata relazione al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e le proposte di eventuali variazioni per l'assestamento delle previsioni originarie;
- 2)esamina e presenta con motivata relazione al collegio dei sindaci ed al consiglio di amministrazione il rendiconto annuale predisposto dall'ufficio amministrativo;
- 3)elabora il bilancio di regime a lungo termine di cui all'art. 34 della presente legge;
- 4)approva, attenendosi alle norme emanate dal consiglio di amministrazione, le prestazioni obbligatorie e facoltative a favore dei singoli beneficiari;
- 5)ordina le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'OPAFS;
- 6)decide sulle materie ad esso delegate dal consiglio di amministrazione;
- 7)esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal consiglio di amministrazione;
- 8)adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, al consiglio medesimo, nella prima riunione successiva.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
