Il comitato esecutivo:

  • 1)predispone e presenta con motivata relazione al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e le proposte di eventuali variazioni per l'assestamento delle previsioni originarie;
  • 2)esamina e presenta con motivata relazione al collegio dei sindaci ed al consiglio di amministrazione il rendiconto annuale predisposto dall'ufficio amministrativo;
  • 3)elabora il bilancio di regime a lungo termine di cui all'art. 34 della presente legge;
  • 4)approva, attenendosi alle norme emanate dal consiglio di amministrazione, le prestazioni obbligatorie e facoltative a favore dei singoli beneficiari;
  • 5)ordina le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'OPAFS;
  • 6)decide sulle materie ad esso delegate dal consiglio di amministrazione;
  • 7)esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal consiglio di amministrazione;
  • 8)adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, al consiglio medesimo, nella prima riunione successiva.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art9 · fonte su Normattiva