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I "volontari" sono nominati "addetti" nell'ordine di una graduatoria stabilita previo giudizio del Consiglio di amministrazione dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di diciotto mesi, dei quali i primi sei mesi presso l'Amministrazione centrale e non meno di altri sei mesi presso un ufficio all'estero. Coloro che non sono giudicati idonei sono dispensati dal servizio senza alcun diritto ad indennita'.
Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956
