Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1956
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956. 62 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le promozioni ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 5° sono conferite con decreto Ministeriale su parere del Consiglio di amministrazione. Del predetto Consiglio, in sede di deliberazione di avanzamento, non possono far parte funzionari di grado inferiore al s°. Le nomine ai gradi 4°, 3° e 2° sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art11 · fonte del testo