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E' vietato il conferimento dei titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo nei casi di cessazione dal servizio, in base allo art. 103 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. E' parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956
