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Nessun funzionario di grado inferiore al 4° puo', salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione, rimanere in servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi, ne' essere trasferito da una ad altra sede all'estero, oppure richiamato al Ministero, prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui ha assunto le sue funzioni, o tre anni quando sia titolare di un ufficio all'estero. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, quello di servizio al Ministero e' di non meno di due anni e di non piu' di quattro anni, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956
