L'entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7 e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT, di cui all'articolo 16. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera l'aumento fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art15 · fonte su Normattiva