Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Art. 14 — Reddito professionale
Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
