Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
- Art. 1 — Prestazioni
- Art. 2 — Pensione di vecchiaia
- Art. 3 — Pensione di anzianità
- Art. 4 — Pensione di inabilità
- Art. 5 — Pensione di invalidità
- Art. 6 — Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità
- Art. 7 — Pensioni di reversibilità ed indirette
- Art. 8 — Compatibilità fra trattamenti pensionistici
- Art. 9 — Pagamento delle pensioni
- Art. 10 — Erogazioni a titolo assistenziale
- Art. 11 — Contributo soggettivo
- Art. 12 — Contributo integrativo
- Art. 13 — Frazionabilità dei contributi
- Art. 14 — Reddito professionale
- Art. 15 — Variabilità dei contributi
- Art. 16 — Soppressione dei contributi
- Art. 17 — Rivalutazione dei redditi
- Art. 18 — Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
- Art. 19 — Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni
- Art. 20 — Pagamento dei contributi
- Art. 21 — Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni
- Art. 22 — Controllo delle comunicazioni
- Art. 23 — Restituzione dei contributi
- Art. 24 — Iscrizione alla Cassa
- Art. 25 — Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche
- Art. 26 — Fondo per la previdenza e fondo per l'assistenza
- Art. 27 — Comunicazioni per il decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 28 — Riduzione dell'anzianità di iscrizione
- Art. 29 — Contributo soggettivo a reddito annuo convenzionale per il pregresso quindicennio
- Art. 30 — Pensioni in corso
- Art. 31 — Contribuzione integrativa per il periodo pregresso
- Art. 32 — Riliquidazione delle pensioni
- Art. 33 — Pensionati di altra Cassa di previdenza
- Art. 34 — Iscritti in più albi professionali
- Art. 35 — Indennità, compensi e rimborsi spese
- Art. 36 — Delega di funzioni
- Art. 37 — Direttore generale
- Art. 38 — Comitato dei delegati
- Art. 39 — Consiglio di amministrazione
- Art. 40 — Disposizioni finali