Art. 29 — Pensioni in corso
I veterinari che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento pensionistico a carico dell'Ente, hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in misura percentuale per ogni anno di contribuzione e con la maggiorazione di L. 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A coloro che non si avvalgono della facolta' del reintegro contributivo sono corrisposte ulteriori L. 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale e' accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, e si applica a far data dal 1› gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Per le pensioni ai superstiti si applicano le aliquote contenute nell'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357. I superstiti hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in base alla medesima misura, opportunamente ridotta secondo le aliquote di reversibilita'. I trattamenti di cui al presente articolo sono rivalutabili ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.
Testo vigente dal 26 aprile 1991
