Art. 35 — Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 16, commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
Testo vigente dal 27 gennaio 2026
