Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
Art. 30 — Investimenti
Il numero 4 del primo comma dell'articolo 31 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente: "4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato".
Testo vigente dal 26 ottobre 1982
