L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, puo' optare per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo e' iscritto. Il reddito professionale denunciato ai fini della IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui cassa il geometra permane iscritto. In deroga alle norme di qualsiasi cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva e' dovuta esclusivamente alla cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla cassa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art31 · fonte su Normattiva