Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

  • a)reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento; 1 5
  • b)reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento. 5 9 E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. 9 Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo. Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di eta', il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. Il contributo soggettivo e' deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto "Il costo dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.O00 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18. 1 5 9
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.M. 11 marzo 1988, n. 125

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.M. 11 marzo 1988, n. 125 ha disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, e' diminuita dal 10 al 7 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' diminuita dal 3 al 2,10 per cento".

Decreto 3 luglio 1991

5

Il Decreto 3 luglio 1991, (in G.U. 31/07/1991, n. 178), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1› gennaio 1991, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettere a) e b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e dal 3 al 2 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' diminuita dal 2,10 al 2 per cento".

Decreto 20 maggio 1995

9

con decorrenza dal 1 gennaio 1995

Il Decreto 20 maggio 1995 (in G.U. 22/6/1995, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1995: la percentuale del contributo soggettivo, previsto dall'art. 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' elevata dall'attuale cinque per cento al sette per cento per i redditi fino a L. 117.300.000 e dall'attuale due per cento al tre per cento per i redditi superiori; la percentuale del contributo soggettivo di solidarieta' previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982 e' elevata dall'attuale due per cento al due punto dieci per cento; il contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 10, secondo comma, della citata legge n. 773/1982, e' elevato da L. 1.770.000 a L. 1.950.000; il contributo soggettivo di solidarieta' previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982, e' elevato da L. 320.000 a L. 340.000".

Testo vigente dal 7 luglio 1995

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 813/1988

    Questione infondata
    14 luglio 1988

    Esigenze superiori di solidarietà sociale, cui sono ispirati i moderni sistemi previdenziali relativi alle varie categorie di professionisti, rendono non irrazionale che l'obbligo contributivo previsto a carico dei geometri sia collegato al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, quale quello dell'iscrizione al rispettivo albo. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, denunziati in quanto prevedono per i geometri, rispettivamente, l'obbligo del versamento alla Cassa di un contributo di solidarietà "pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue" da parte degli iscritti all'albo che non siano iscritti e non siano tenuti ad iscriversi alla Cassa, e l'obbligo di comunicazione alla Cassa dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché del volume di affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno). - v. S.n. 133/1984, O.n. 707/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 10 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri · Art. 17 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri · Art. 15 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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