Le provvidenze straordinarie previste dall'articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali. Al finanziamento si provvede, ogni anno, col 2 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 11, accertate nell'esercizio precedente. Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza. Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' abrogato. Le somme gia' accantonate in conformita' della predetta norma sono trasferite al fondo di previdenza e la Cassa non e' piu' obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dal secondo comma dell'articolo 29 della predetta legge.

Testo vigente dal 26 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art9 · fonte del testo