A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento. La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attivita' professionale. Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 maggio 1995

9

con decorrenza dal 1 gennaio 1995

Il Decreto 20 maggio 1995 (in G.U. 22/6/1995, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che con effetto dal 1 gennaio 1995, il contributo integrativo minimo di cui al presente articolo e' elevato da L. 531.000 a L. 585.000.

Testo vigente dal 7 luglio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art11 · fonte su Normattiva