Dopo l'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' inserito il seguente articolo 23-bis: "Art. 23-bis - Divieto di rieleggibilita'. - Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;695~art4 · fonte su Normattiva