Art. 4 — Divieto di rieleggibilità
Dopo l'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' inserito il seguente articolo 23-bis: "Art. 23-bis - Divieto di rieleggibilita'. - Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".
Testo vigente dal 31 dicembre 1975
