Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato, dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da ", ciascuna delle quali" sino alla fine del comma. Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente: "In ciascuna lista non possono essere inseriti piu' di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello".

Testo vigente dal 22 novembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-11-22;655~art2 · fonte su Normattiva