Art. 2
Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato, dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da ", ciascuna delle quali" sino alla fine del comma. Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente: "In ciascuna lista non possono essere inseriti piu' di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello".
Testo vigente dal 22 novembre 1985
