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La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art21 · fonte del testo