Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 131 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneita' verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente, legge. Le condizioni di idoneita' fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto dal medico provinciale che lo presiede, e da due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dal Ministero di grazia e giustizia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art13 · fonte del testo