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[1]I giovani avanguardisti per essere ammessi a sparare nelle sezioni di tiro con l'arma da guerra debbono aver compiuto il sedicesimo anno di eta'.

[2]Sono ammessi nella qualita' di allievi tiratori i balilla che hanno compiuto il dodicesimo anno; questi possono sparare con armi di dimensioni consone all'eta'.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art10 · fonte del testo