Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per l'iscrizione nei ruoli del tiro a segno sono stabilite le seguenti tasse annue:
tolto: lire tre per gli avanguardisti che non abbiano compiuto il 16° anno di eta', lire sei per quelli di eta' superiore, lire dieci per chiunque altro.
tolto: Per i premilitari provvedono i seguenti articoli 26 e 27.
tolto: Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.
tolto: Le tasse saranno riscosse in un'unica rata, con le norme fissate per l'esazione delle imposte dirette. All'atto pero' della prima iscrizione, le tasse saranno versate direttamente alla sezione e imputate all'anno in corso, qualunque sia il giorno della iscrizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art11 · fonte del testo