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((L'ispettore di mobilitazione comunica ogni anno alle Amministrazioni provinciali e comunali l'ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma del precedente art. 12. Inoltre prende accordi con tali Amministrazioni, circa la misura dei sussidi da erogare per le spese di esercizio delle sezioni)).

Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934. 16 parole tolte, 34 parole aggiunte.

L'ispettore di mobilitazione tolto: prende accordi con le aggiunto: comunica ogni anno alle Amministrazioni provinciali e tolto: con quelle comunali per i concorsi e le sovvenzioni occorrenti aggiunto: comunali l'ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma del precedente art. 12. Inoltre prende accordi con tali Amministrazioni, circa la misura dei sussidi da erogare per le spese tolto: d'impianto e di esercizio delle sezioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art14 · fonte del testo