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((L'ispettore di mobilitazione comunica ogni anno alle Amministrazioni provinciali e comunali l'ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma del precedente art. 12. Inoltre prende accordi con tali Amministrazioni, circa la misura dei sussidi da erogare per le spese di esercizio delle sezioni)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
