Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.
tolto: Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro.
tolto: Per le sezioni istituite o da istituirsi in capoluoghi di Provincia o in Comuni che erano capoluoghi di mandamento alla data di entrata in vigore del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, si provvede mediante il concorso dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni di tre quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico di ciascuna delle altre due Amministrazioni, per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi e per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi.
tolto: Per le sezioni da istituirsi negli altri Comuni, si provvede alle centrate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art12 · fonte del testo