Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1930 al 9 ottobre 2010. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chiunque non abbia prestato servizio presso le forze armate dello Stato, e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'arme per caccia o per uso di difesa personale, deve eseguire o avere eseguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una sezione di tiro a segno nazionale.
tolto: Ove nel Comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente del permesso di armi deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco.
tolto: Per la rinnovazione della licenza di porto d'arme i minorenni debbono esibire anno per anno e fino a quello in cui concorrono alla leva il certificato di frequenza di tiro a segno.
tolto: Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di citta', guardie giurate, notturne, ecc.), devono eseguire o avere eseguito un corso di lezioni regolamentari di tiro presso una sezione di tiro a segno nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art17 · fonte del testo