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[1]Chiunque non abbia prestato servizio presso le forze armate dello Stato, e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'arme per caccia o per uso di difesa personale, deve eseguire o avere eseguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una sezione di tiro a segno nazionale.

[2]Ove nel Comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente del permesso di armi deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

[3]Per la rinnovazione della licenza di porto d'arme i minorenni debbono esibire anno per anno e fino a quello in cui concorrono alla leva il certificato di frequenza di tiro a segno.

[4]Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di citta', guardie giurate, notturne, ecc.), devono eseguire o avere eseguito un corso di lezioni regolamentari di tiro presso una sezione di tiro a segno nazionale.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art17 · fonte del testo