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[1]Ogni anno presso ciascuna sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno ogni due anni in ciascuna provincia viene eseguita una gara provinciale; ogni cinque anni viene indetta una gara generale secondo le norme da stabilirsi da apposito decreto Ministeriale.
[2]L'Unione italiana di tiro a segno indice ogni anno una gara nazionale.
[3]Nell'anno in cui ha luogo la gara generale vengono sospese quella nazionale dell'Unione e quelle provinciali.
Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 9 ottobre 2010
