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[1]I tiratori che complessivamente in tre campionati comunali, anche non consecutivi, in uno provinciale e in uno nazionale o generale sono compresi nel primo quinto dei premiati, ricevono il distintivo con diploma di tiratore scelto, rilasciato dal Ministero della guerra.

[2]I tiratori che nelle gare come sopra sono compresi nel successivo quinto dei premiati, sono nominati tiratori di prima classe e ricevono apposito distintivo con diploma dallo stesso Ministero; tutti gli altri sono considerati tiratori di seconda classe.

[3]I tiratori scelti sono autorizzati a portare, sulla manica sinistra della divisa delle forze armate dello Stato, il distintivo ricamato in argento, e i tiratori di prima classe, il distintivo ricamato in lana.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art19 · fonte del testo