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[1]In ogni Comune capoluogo di Provincia o di mandamento potra' essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando i reparti di premilitari e di avanguardisti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' raggiungano i cento iscritti.

[2]Presso ogni sezione funziona il reparto sportivo che fa capo all'Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta inscritti.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art2 · fonte del testo