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[1]((In ogni Comune potra' essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando le domande di iscrizione raggiungano il numero di cinquanta.

[2]Presso ogni sezione funziona un reparto sportivo che fa capo alla Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta iscritti.

[3]A norma del successivo art. 23, ogni sezione puo' inoltre istituire delle proprie delegazioni per il tiro a breve distanza)).

Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934. 28 parole tolte, 33 parole aggiunte in 3 capoversi.

In ogni Comune tolto: capoluogo di Provincia o di mandamento potra' essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando tolto: i reparti di premilitari e di avanguardisti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' raggiungano i cento iscritti aggiunto: le domande di iscrizione raggiungano il numero di cinquanta.

Presso ogni sezione funziona tolto: il aggiunto: un reparto sportivo che fa capo tolto: all'Unione aggiunto: alla Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta tolto: inscritti aggiunto: iscritti.

aggiunto: A norma del successivo art. 23, ogni sezione puo' inoltre istituire delle proprie delegazioni per il tiro a breve distanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art2 · fonte del testo