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[1]((In ogni Comune potra' essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando le domande di iscrizione raggiungano il numero di cinquanta.
[2]Presso ogni sezione funziona un reparto sportivo che fa capo alla Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta iscritti.
[3]A norma del successivo art. 23, ogni sezione puo' inoltre istituire delle proprie delegazioni per il tiro a breve distanza)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
