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[1]((Il tiro a breve distanza e' eseguito con armi del tipo approvato dal Ministero e in base a istruzioni dal medesimo emanate.
[2]Le spese per l'armamento e per i materiali di tiro sono a carico dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni e nei casi indicati all'art. 12)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
