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[1]La sezione di tiro a segno e' retta, amministrata e rappresentata da un ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nominato dal Comando della divisione militare, su designazione del Comando di gruppo da cui dipende territorialmente la sezione.

[2]Questi con un delegato del Comune e con un delegato dell'Unione italiana di tiro a segno e' chiamato a costituire il Consiglio direttivo della sezione.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art3 · fonte del testo