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[1]((La sezione di tiro a segno e' retta, amministrata e rappresentata da un presidente, scelto, tranne che ne manchi la possibilita', fra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e, in difetto, tra gli ufficiali in congedo del Regio esercito, e nominato dal Comando della divisione militare, su designazione del Comando di gruppo di legioni competente per territorio.
[2]Il Consiglio direttivo della sezione si compone di un presidente, di un delegato del Comune e di uno dell'Unione italiana di tiro a segno)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
