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Nei Comuni ove non esistono dispensari antivenerei, il medico condotto deve curare gratuitamente in ambulatorio i malati affetti dalle malattie di cui all'art. 1. I medicinali devono essere forniti dall'ufficio sanitario provinciale sui richiesta motivata del medico condotto. Per tale attivita' possono essere concessi premi ai medici condotti particolarmente meritevoli nei limiti consentiti dalla disponibilita' dei fondi stanziati nel bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. L'attribuzione e la misura di detti premi sono stabilite con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;837~art10 · fonte del testo