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Gli articoli e 5 della presente legge si applicano anche ai medici addetti alle visite di leva. Il Ministero della difesa, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, promuovera', nelle forme stabilite dalle norme in vigore, il coordinamento con la presente legge delle disposizioni che regolano la profilassi e la cura delle malattie veneree dei militari in servizio ed all'atto del loro collocamento in congedo.
Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008
