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Gli esami sierologici e gli altri eventuali accertamenti necessari per l'applicazione della presente legge devono essere eseguiti presso istituti o laboratori autorizzati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, che ne stabilisce le tariffe. Le spese relative sono a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;837~art16 · fonte del testo