Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' vietato ogni richiamo pubblicitario, sotto qualsiasi forma, relativo a rimedi, durata e metodi di cura per le affezioni veneree e sessuali in genere. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10 mila e lire 50 mila.
Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008
