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E' vietato ogni richiamo pubblicitario, sotto qualsiasi forma, relativo a rimedi, durata e metodi di cura per le affezioni veneree e sessuali in genere. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10 mila e lire 50 mila.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;837~art17 · fonte del testo