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Chiunque e' affetto da malattia venerea deve farsi curare presso una delle istituzioni di cui al successivo articolo, oppure da un medico di propria scelta e conformarsi alle prescrizioni sanitarie intese a guarire la malattia e ad impedire la propagazione dell'infezione. Gli esercenti la patria potesta' e la tutela sono tenuti a provvedere alla cura dei minori o di coloro che sono affidati alla, loro tutela quando siano a conoscenza che i medesimi risultino affetti da malattia venerea. I contravventori sono puniti con una ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;837~art2 · fonte del testo