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Chiunque e' affetto da malattia venerea ha diritto di essere visitato e curato gratuitamente in ogni stadio della malattia presso i dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree, previsti dalla presente legge, o, in mancanza, presso il medico condotto. Gli infermi affetti da malattie veneree hanno altresi' diritto di usufruire gratuitamente dei servizi di consultazione anche generica degli ospedali o di essere ricoverati e curati gratuitamente per il periodo di contagiosita' nelle cliniche dermosifilopatiche universitarie o negli ospedali comuni. Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi all'obbligo di ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiano sezioni o reparti speciali, tranne che si tratti di ospedali specializzati per la cura di determinate malattie diverse dalle veneree.
Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008
