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I Comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree. I dispensari debbono essere costituiti, di regola, come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica contribuisce alle spese occorrenti per ciascun dispensario, oltre che con la fornitura di medicinali specifici, anche con un contributo annuo che non puo' superare la meta' della spesa ai gestione, prelevato dall'apposito fondo stanziato nel proprio bilancio. La rimanente spesa e' a carico del Comuni. La misura del contributo, le modalita' del funzionamento dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica ed i Comuni. Se manca il consenso del Comune sulla misura del contributo, questo viene determinato di ufficio con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per l'interno. Oltre ai dispensari precedentemente indicati, nelle citta' dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie, ospedali, od altri enti pubblici particolarmente idonei, puo' essere affidato a tali istituti sia dai Comuni e sia dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un contributo annuo determinato in apposita convenzione.
Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008
