Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 12 — Collegio dei revisori

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Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' costituito da un professore universitario iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, che lo presiede, designato dal Ministro di grazia e giustizia, e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro da quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli stessi Ministri designano rispettivamente i revisori supplenti, che sono nominati con lo stesso decreto costitutivo del collegio. La durata in carica del collegio e' stabilita in cinque anni. La misura del compenso spettante ai revisori e' determinata con il decreto di nomina. Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di ciascun anno, a due riunioni del collegio o a due riunioni del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio. Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza semplice. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art12 · fonte su Normattiva